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Comunicato Stampa Assoluzione stalking Fasano

Era stato descritto qualche hanno fa come un eclatante caso di Stalking, con una quantitŕ enorme di Sms, mail, messaggi facebook, con tanto di minacce, pedinamenti e aggressioni, migliaia di documenti in un inquietante scenario denunciato da una insegnante precaria di Montalbano, nei confronti di un "noto grafico" fasanese.
Un classico caso di persecuzione femminile, nato dalla fine di una relazione sentimentale mai accettata dall'uomo, con tutti i timori, le paure e le ansie di una donna costretta dal proprio persecutore a subire angherie, minacce, tali da indurre la vittima cambiare la propria vita e addirittura a temere per la propria incolumitŕ.
L'imputato era stato sbattuto, č il caso di dirlo, sulle prime pagine di varie testate, cartacee e informatiche, locali e regionali, descritto come un soggetto pericoloso e violento, tanto da meritare, secondo la presunta vittima e secondo il Giudice per le Indagini Preliminari, addirittura un provvedimento restrittivo della libertŕ.
Dopo 4 anni di processo, la sentenza depositata dal Giudice Ambrogio Colombo del Tribunale di Brindisi, ha assolto il fasanese perché il fatto non sussiste, svelando uno scenario diametralmente diverso, e mettendo fine ad un incubo, quello processuale, in cui l'imputato č stata la vera vittima.
Dopo dibattimento lungo e ricco di documentazioni informatiche, schermate di Facebook, mail e tabulati telefonici, la decisione del giudice, ha ribaltato completamente i fatti come decritti e denunciati dalla vittima.
"Una vicenda" – scrive il giudice- " che appare sussumibile nell'ambito di "tumultuosi" ed altalenanti eventi ascrivibili ad una immatura "quasi adolescenziale" gestione del proprio rapporto interpersonale", normali battibecchi di coppia quindi, ingigantiti ed enfatizzati dalla presunta vittima.
Come č stato dimostrato attraverso un compendio probatorio (raccolto dalla difesa a fronte delle dichiarazioni dell'accusa) di screenshot, mail, messaggi, tabulati telefonici, Il grafico, assistito dall'avvocato Raffaele Trisciuzzi, non aveva mai chiesto di ritornare insieme alla sua ex, non aveva minacciato, non aveva pedinato, non aveva aggredito. Non aveva mai perseguitato la vittima.
Innocente quindi, e, come la sentenza rimarca in piů passaggi, sollevando una serie incongruenze rispetto alla versione della "vittima": "appare insolito il contegno della donna la quale, alla vigilia della presentazione della querela, intratteneva una discussione via internet con l'imputato, lamendandosi che costui non le avesse risposto al cellulare ed accordandosi per un appuntamento con lo stesso" ed in cui "si registra la totale assenza di indici rivelatori di una passiva soggezione della presunta vittima".
Il giudice, dopo un'analitica ricostruzione della vicenda sentimentale durata 4 anni, riassunta e sezionata in circa 30 pagine di sentenza, ha sancito uno scenario diverso e diametralmente opposto, svelando quello "meno lineare e univoco" narrato dalla donna, assolvendo l'imputato il quale non aveva mai perseguitato la donna e mai aggredito per gelosia il suo nuovo fidanzato come da lei denunciato, anzi, di questo era stato vittima.
Giustizia č fatta quindi, per uno dei tanti casi processuali e mediatici, che dopo i clamori dell'accusa ed i sensazionalismi da prima pagina, vengono ridimensionati e ribaltati totalmente. Casi in cui risulta difficile difendersi da un'accusa contraddittoria, ingiusta e infamante, e che dimostrano che a volte non č tutto come appare dai giornali, dagli scritti accusatori della Procura e delle "presunte" vittime, per lo piů del "sesso debole", anzi che molto spesso č addirittura il contrario.
Una storia che non aveva diritto di approdare né sui giornali nč in tribunale, ma che adesso si apre a scenari giudiziari per calunnia e falsa testimonianza nei confronti della donna e di alcuni testimoni, che avrebbero reso contraddittorie dichiarazioni nel processo e nel corso delle indagini, e che fanno diventare il presunto "stalker" la vera vittima della vicenda processuale.

Articolo inserito il 24/09/2016 e redatto da Avv. Raffaele Trisciuzzi.
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