Sě alla proroga: - I termini previsti dall'articolo 32 (Tutela delle acque destinate a uso umano), comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l. r. 22 febbraio 2005 n. 3, giŕ prorogati al 31 dicembre 2009 dalla l. r. 28 maggio 2007 n. 12 e al 31 dicembre 2014 dalla l. r. 07 ottobre 2009 n.16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2017, salvo i casi di accertata inidoneitŕ della qualitŕ delle acque per l'uso potabile. Nella relazione del presidente della V Commissione, Filippo Caraccio, si legge che "l'articolo 32 della l. r. 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l. r. 22 febbraio 2005, n. 3, prevedeva la possibilitŕ che, per le opere di captazione esistenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, anche in caso di inosservanze delle zone di tutela assoluta e/o delle zone di rispetto, la loro utilizzazione potesse proseguire fino al 03/01/2008, a condizione che la qualitŕ delle acque fosse conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. In seguito le successive leggi regionali n. 12/2007 e 16/2009 hanno prorogato il suddetto termine rispettivamente al 31.12.2009 e al 31.12.2014". "In considerazione di quanto suddetto – spiega Caracciolo - e dell'impossibilitŕ di disporre di opere di alimentazione sostitutive entro il termine fissato al 31.12.2014, al fine di scongiurare rischi di natura igienico sanitari con ripercussioni sulla salute pubblica della popolazione pugliese, con il presente atto si rende necessario stabilire un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della l. r. 1/2005, al 31.12.2017 per consentire ai Comuni di adempiere a quanto previsto in materia di rilascio del giudizio di idoneitŕ e qualitŕ dell'acqua potabile e per consentire un parziale approntamento delle alimentazioni idriche sostitutive". |