Dal Corecom Puglia a tutte le Amministrazioni pubbliche. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione –. Si rammenta che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (19.3.2014) e fino alla chiusura delle operazioni di voto č fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivitŕ di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Il divieto contenuto nel citato articolo fissa un principio finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle Pubbliche amministrazioni nel corso delle campagne elettorali che sostanzialmente dovrebbe concretizzarsi in una forma di silenzio dei soggetti pubblici in ordine a tutte quelle forme di attivitŕ che possono incidere sulle libere scelte da parte degli elettori. A tale divieto risulta estranea, per espresso disposto normativo, unicamente l'attivitŕ di comunicazione espressa in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali pubbliche. La normativa non ha predeterminato il contenuto analitico di tale forma di comunicazione, ma ha indicato solamente il presupposto " INDISPENSABILITA", la forma " IMPERSONALE" ed il fine " ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI": l'essenzialitŕ o l'indispensabilitŕ consiste nel fatto che, senza il compimento delle attivitŕ programmate, l'amministrazione potrebbe vedere pregiudicato il buon andamento della vita amministrativa; l'impersonalitŕ presuppone l'assenza di ogni riferimento nominativo a soggetti preposti a cariche pubbliche o ad uffici pubblici; la presenza del fine postula l'attinenza delle attivitŕ ai compiti ed alle funzioni istituzionalmente proprie dell'amministrazione./comunicato |